L’ “obbligo di catene da neve per i camion“, è sancito da una normativa spesso controversa.
L’obbligo di portare a bordo catene da neve è esteso anche ai camion, quindi ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nonostante vari siti di settore dichiarino che tali mezzi siano esclusi.
Le catene da neve a bordo sono indispensabili perché le condizioni climatiche del periodo invernale richiedono tutte le precauzioni per evitare situazioni di pericolo che possano condizionare il regolare svolgimento del traffico. Un camion che slitta sulla neve può arrivare a causare il blocco della circolazione.
A partire dal 2010 il Codice della Strada ha stabilito che debba essere l’ente proprietario della strada ad emanare l’ordinanza relativa all’obbligo delle catene da neve o pneumatici invernali (art. 6 comma 4 CdS).
Negli scorsi anni i provvedimenti emanati dagli enti proprietari delle strade non sono sempre stati coordinati e uniformi e hanno creato situazioni di disagio agli utenti stradali.
Per evitare di far trovare chi è alla guida di un camion a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territoriale attraversato, il Ministero dei Trasporti ha ritenuto necessario dare disposizioni, al fine di regolamentare, in modo omogeneo, le modalità di attuazione dei provvedimenti, in modo da garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione.
Il Ministero ha indirizzato agli enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni la seguente direttiva:
Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile […]
Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.[…]
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. (Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013).
Dalla lettura della direttiva appare quindi fuori dubbio che l’obbligo sia rivolto a tutti i veicoli a motore, con la sola esclusione dei ciclomotori a due ruote e motocicli.
Quindi l’obbligo di catene da neve per camion non è discutibile.
L’obbligo viene segnalato sulle strade tramite l’apposita segnaletica verticale e ha validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Resta, in ogni caso, compito degli enti gestori pubblicare le ordinanze che indichino i tratti stradali interessati.
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